La classificazione dei veicoli a motore

Premessa

Viene definito veicolo qualsiasi macchina, con o senza motore, che circoli su strada condotta dall’uomo, a esclusione di quelle per bambini o quelle per uso di invalidi.

Vediamo come vengono classificati:

Autoveicoli

Secondo l'articolo 54 del Codice della strada sono classificati come autoveicoli i veicoli a motore con almeno quattro ruote che non siano classificati come motoveicoli. Si distinguono in:

Autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, massimo 9 compreso il conducente;

Autobus: veicoli destinati al trasporto di persone, più di 9 compreso il conducente;

Autocarro: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;

Trattore stradale: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

Autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

Autoveicolo per trasporto specifico: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

Autoveicolo per uso speciale: veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati al trasporto proprio. È consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

Autotreno: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, motrice più rimorchio;

Autoarticolato: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

Autosnodato: autobus costituiti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti grazie alla sezione snodata;

Autocaravan: detti anche camper, sono veicoli dotati di una speciale carrozzeria e adibiti al trasporto e all’alloggio di persone (massimo 7 compreso il conducente);

Mezzo d'opera: veicoli o complessi di veicoli muniti di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o utilizzati nell’attività edilizia, stradale o di escavazione mineraria e di materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

Motoveicoli

I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

Motocicli: veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 cm3. Destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

 

Motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

 

Motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

 

Motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

 

Moto-trattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi;

 

Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti di speciali attrezzature;

 

Motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente. È consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

 

Quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

 

Motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose, trasporti specifici e per uso speciale.

Filoveicoli

I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto a corrente continua per l'alimentazione. Sono provvisti di ruote gommate e di due aste di captazione. A bordo è consentita l’installazione di un motore ausiliario di trazione non necessariamente elettrico e l’alimentazione dei motori da una sorgente di energia elettrica.

I filoveicoli destinati al trasporto di persone sono chiamati filobus; quelli destinati al trasporto merci filocarro.

NB: C’è la possibilità di dotare il filobus di un secondo motore, non obbligatoriamente elettrico, per assicurare la marcia in particolari situazioni.

Ciclomotori

I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote con motore termico di cilindrata non superiore a 50cc e velocità non superiore a 45km/h. I ciclomotori a tre ruote possono essere destinati al trasporto di merci mentre per quelli a due ruote è limitato al solo conducente.

Appartengono alla categoria dei ciclomotori anche i quadricicli leggeri.

Privi di motori

I veicoli privi di motore si distinguono in:

 

Veicoli a braccia: spinti o trainati dall'uomo e azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente;

 

Veicoli a trazione animale: veicoli trainati da uno o più animali. Sono veicoli destinati principalmente al trasporto di persone, di cose o per uso esclusivo delle aziende agricole.

 

NB: I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

 

Velocipedi: le cosiddette biciclette, sono veicoli con 2 o più ruote azionati dal conducente, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi. Funzionano a propulsione muscolare.

Macchine operatrici

Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli. Operano su strada o nei cantieri e sono equipaggiate con speciali attrezzature. Possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Le macchine operatrici possono trasportare al massimo tre addetti compreso il conducente.

 

Le macchine operatrici si distinguono in:

 

  • Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

 

  • Macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

 

  • Carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

 

La velocità massima è di 40km/h su strada orizzontale, mentre per le macchine operatrici semoventi a ruote non gommate o a cingoli la velocità massima è di 15km/h.

Le macchine operatrici eccezionali, cioè con massa fino a 3,5 t, si possono guidare con la patente superiore C, quelle non eccezionali con la patente B.

Macchine agricole

Le macchine agricole sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali. Sono macchine a ruote o a cingoli. Possono circolare su strada solo se immatricolate per il proprio trasferimento o per il trasporto di prodotti agricoli.

Le macchine agricole si distinguono in:

 

SEMOVENTI

 

  • Trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico, munite di almeno due assi, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti. Equipaggiate con attrezzature portate o semi-portate. Possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente

 

  • Macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole. Numero di posti non superiore a tre, compreso quello del conducente;

 

  • Macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, equipaggiate con carrello separabile destinato al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t;

 

TRAINATE

 

  • Macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle ad un asse. Compreso il conducente possono contenere tre posti;

 

  • Rimorchi agricoli: trainabili dalle trattrici agricole e destinati al carico. Possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole. Sono considerate parte integrante della trattrice traente quando la massa complessiva a pieno carico non superi l’1,5 t. Adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Le macchine agricole che non superano i limiti di massa previsti per i motoveicoli si possono condurre con le patenti di categoria A1, A2, o A, quelle eccezionali con la patente B.

Rimorchi

I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore e destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli ad esclusione degli autosnodati. In più sono dotati di impianto frenante.

I rimorchi si distinguono in:

 

  • Rimorchi per trasporto di persone;
  • Rimorchi per trasporto di cose;

 

  • Rimorchi per trasporti specifici;

 

  • Rimorchi ad uso speciale;

 

  • Caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

 

  • Rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

 

I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

Veicoli con caratteristiche atipiche

Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche particolari non rientrano tra le categorie appena descritte.

Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché  i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice.

Tali veicoli sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento.

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento del codice della strada.

Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in base al tipo di veicolo.

La classificazione

I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati in base alle categorie internazionali:

 

 

Categoria L1e

Veicoli a due ruote con cilindrata non superiore i 50 cc e velocita' massima di costruzione non superiore i 45 km/h.

 

Categoria L2e

Veicoli a tre ruote con cilindrata non superiore 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione non superiore 45 km/h.

 

Categoria L3e

Veicoli a due ruote con cilindrata superiore i 50 cc o con velocità massima di costruzione superiore i 45 km/h.

 

Categoria L4e

Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del motore supera i 50 cc o la velocità massima supera i 45 km/h. Rientrano in questa categoria anche i motocicli con carrozzetta laterale.

 

Categoria L5e

Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata che supera i 50 cc o velocità superiore i 45 km/h.

 

 

 

 

 

 

Categoria L6e

I quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici)

 

-          Con velocità massima per costruzione inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata.

 

-          Con potenza massima inferiore o uguale a 4 kw per i motori a combustione interna.

 

-          Con potenza continua massima inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria l2e.

 

 

 

Categoria L7e

I quadricicli la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e con potenza massima netta  inferiore o uguale a 15 kw. sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria l5e.

Classificazione dei veicoli destinati al trasporto

Categoria M

 Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi almeno quattro ruote.

Categoria M1

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre il conducente.

Categoria M2

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M3

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente e con massa massima superiore a 5 t.

Categoria N

Veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote.

Categoria N1

 Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N2

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N

Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12  t.

Classificazione dei rimorchi

Categoria O

Rimorchi e semirimorchi.

Categoria O1

Rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t.

Categoria O2

Rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O3

Rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

Categoria O4

Rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

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