Curiosità

La news dell’ubriaco a cavallo che rischia la sospensione della patente: c’è qualcosa di strano.

Avete letto la notizia dell’uomo che, dopo aver alzato il gomito, ha pensato bene di farsi una cavalcata tra le strade del canavese? Sì, quello fermato dalla Polizia e che rischia la sospensione della patente. Ne hanno parlato i principali quotidiani nazionali rendendo virale la notizia.

L’abbiamo letta anche noi e abbiamo trovato qualcosa di strano.

Partiamo dall’inizio: l'art. 186 del Codice della Strada parla di “Guida sotto l’influenza dell’alcol”, evidenziando che "è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche" ed enumera le sanzioni cui si può andare incontro con questa condotta.

Ma il termine "guida" può essere riferito soltanto a mezzi a motore, per cui è prevista una patente di guida? Anche se a prima vista potrebbe sembrare così, in realtà, in virtù dagli artt. 46, 47, 50 e 140 del Codice della Strada, la stessa risulta applicabile anche agli altri veicoli.

Quali sono? l’articolo 47 elenca: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

Quindi cavalcare un destriero in strada dopo aver esagerato con la vodka è comunque un reato. Lo chiarisce, meglio di come potremmo fare noi, la Suprema Corte (IV Sez. penale) con sentenza n. 4893, del 2 febbraio 2015: “il reato di guida in stato di ebrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di un veicolo anche non a motore rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.

E fino a qui è tutto chiaro, sennonché negli articoli si parla del rischio della sospensione della patente al nostro alticcio cavaliere. E qui la cosa sembra più complicata, infatti la sanzione amministrativa della sospensione non è applicabile, in questo caso, poiché non esiste nessun collegamento diretto tra l’infrazione commessa in sella e la patente di guida.  

In sostanza non si può applicare una sanzione amministrativa, come la sospensione della patente, a causa di una violazione delle norme della circolazione stradale commessa con un mezzo – in questo caso un animale- per cui non è richiesta alcuna abilitazione.

La speranza è che, pur conservando la patente, il nostro amico abbia imparato la lezione.